PAULOWNIA : IMPORTANTI MODIFICHE SULLA LEGGE DI BILANCIO PER RICERCA E SVILUPPO

E’ nostro sentito dovere informarvi sulle importanti modifiche previste dalla legge di bilancio ministeriale riguardo il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.

Come si potrà leggere nel documento sotto riportato in versione integrale, la legge di bilancio 2017 ha infatti esteso di un anno, ossia fino al 2020, le agevolazioni fiscali per le attività che prevedono investimenti in materia di Ricerca e Sviluppo, incrementando anche la quota relativa di agevolazione che passa dalla misura del 25% a quella del 50 %.

E’ inoltre da sottolinearsi che l’importo del massimale ha anch’esso un allargamento decisivo, passando da 5 a 20 milioni di Euro.

Oltre a ciò, è da notare che sarà incluso tutto il personale che svolgerà lavori di ricerca e non solo più quello “altamente qualificato”.

Invitiamo pertanto a leggere con attenzione il documento e ci rendiamo disponibili qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti.

 

Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 15 e 16) ha esteso di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta disciplinato dal citato articolo 3 del D.L. n. 154 del 2013.

A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento.

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro. Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”.

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016. Si chiarisce, infine, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

Il decreto 27 maggio 2015, del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha individuato le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2016 ha fornito le linee guida su come applicare il nuovo credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015: sono forniti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta. Il credito d’imposta è cumulabile con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 91/2014. I costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box. La nuova versione del credito d’imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. Un’immediatezza che quindi esclude, al contrario del passato, il passaggio intermedio costituito dalla presentazione di un’apposita istanza per via telematica.

Si ricorda che in passato l’articolo 1 del D.L. 70/2011 aveva istituito un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che avessero finanziato progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca le quali potessero sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico

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